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Proroga validità permessi di soggiorno e sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi

A seguito della situazione di emergenza a causa del COVID-19, il Governo italiano ha emanato una serie di provvedimenti che, da un lato prorogano la scadenza di tutti i documenti di identità, permessi, autorizzazioni, certificati, licenze, concessioni, atti abilitativi e, dall’altro lato, sospendono i termini di decorrenza dei procedimenti amministrativi, tra i quali rientrano anche i procedimenti di immigrazione e cittadinanza.

In particolare, la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è prorogata fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità di presentare la domanda di rinnovo entro tale data. Da precisare che tale proroga non ha effetto ai fini dell’espatrio, e pertanto i permessi di soggiorno scaduti non potranno essere utilizzati per viaggiare in area Schengen.

Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

In particolare, con riferimento ai procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, sono sospesi i termini relativi a:

  • Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;
  • Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (permesso di soggiorno permanente);
  • Cittadinanza per matrimonio e per residenza;
  • Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (trasferimenti infrasocietari, blue card, ricerca…);
  • Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;
  • Rilascio nulla osta al lavoro stagionale.