Conversione permesso di soggiorno straniero

Caratteristiche principali

Investimento: non richiesto

Durata della procedura: 2-4 mesi

Procedura soggetta a quote: si

Permesso permanente: si, dopo 5 anni

Ricongiungimento famigliare: si

Assistenza sanitaria: gratuita

Permesso di soggiorno: durata 1-2 anni, rinnovabile

Test di lingua italiana: si

Condizioni di ammissibilità al programma

Possesso di un permesso di soggiorno UE straniero

Possesso di un’offerta di lavoro in Italia

Dichiarazione dei redditi datore di lavoro

I servizi dello Studio Legale Aprigliano

Assistenza completa fino al ritiro del permesso di soggiorno

Apertura conto corrente

Assistenza per contratto di lavoro

Traduzione e legalizzazione documenti*

Assistenza contratto affitto/acquisto abitazione

Servizi di concierge*

* Servizi forniti da consulenti esterni allo studio legale.

Caratteristiche

La legge italiana sull’immigrazione prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese UE, in un permesso di soggiorno ordinario italiano. Il permesso di soggiorno EU straniero per soggiornanti di lungo periodo può essere convertito in un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro. A tal fine è necessario che il cittadino extracomunitario dimostri di aver ricevuto un’offerta di lavoro in Italia con un salario minimo annuale di € 6.000,00 aumentato di € 3.000,00 per ogni famigliare al seguito del lavoratore straniero. Si precisa che il permesso rilasciato dalle autorità Italiane in sede di conversione è un semplice permesso di soggiorno ordinario (e non un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).

La legge italiana sull’immigrazione prevede diverse categorie di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Caratteristica comune a tutte le richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è quella di poter richiedere il ricongiungimento famigliare per il coniuge e i figli minorenni. In alcuni casi particolari è consentito anche il ricongiungimento famigliare con i genitori e con i figli maggiorenni.
I permessi di soggiorno per motivi di lavoro si dividono in due categorie:

  1. Permessi di soggiorno per lavoro (ordinari): in questa categoria rientrano i permessi di soggiorno il cui numero è contingentato dal Governo. Ogni anno lo Stato italiano, attraverso un provvedimento di legge denominato “decreto flussi”, decide il numero massimo (quota) di lavoratori che possono entrare in Italia, diviso per categorie (colf e badanti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi). Una volta che la quota annuale è esaurita, non è possibile presentare nuove domande fino al successivo decreto flussi.
  2. Permessi di soggiorno per lavoro (casi speciali): in questa categoria rientrano i permessi di soggiorno non soggetti a quote. Le domande per questi tipi di permesso di soggiorno si possono presentare in qualsiasi momento dell’anno e sono riservate a lavoratori altamente specializzati o con funzioni apicali.

Questo tipo di permesso di soggiorno rientra nella categoria dei permessi di soggiorno ordinari. Nell’ambito di questa procedura, il lavoratore straniero può entrare in Italia direttamente con il permesso di soggiorno straniero che intende convertire e, pertanto, non ha necessità di chiedere il visto d’ingresso al Consolato italiano. Il lavoratore extracomunitario, una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà frequentare in Italia un corso di educazione civica (accordo di integrazione) della durata di 10 or, organizzato dal Ministero dell’Interno. Il corso è gratuito. Lo straniero ha la possibilità di indicare la scelta della lingua del corso. Il primo permesso di soggiorno per lavoro può avere una durata di 1-2 anni, rinnovabile.

Il titolare di tale categoria di permesso di soggiorno ha accesso gratuito al sistema sanitario italiano e all’istruzione scolastica per i figli. Raggiunta l’età pensionistica avrà inoltre il diritto alla pensione italiana. Dopo cinque anni di possesso del permesso di soggiorno, lo straniero potrà convertire il permesso di soggiorno per lavoro in un permesso di soggiorno italiano UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), cioè in un permesso di soggiorno permanente.

Dopo 10 anni dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario potrà domandare la cittadinanza e, quindi il passaporto italiano, mediante richiesta di naturalizzazione per residenza.

Procedura

La procedura inizia con la richiesta alla Prefettura di assegnazione di una quota d’ingresso per motivi di lavoro, nell’ambito della procedura di conversione del permesso permanente straniero in un permesso di soggiorno italiano. L’interessato, unitamente alla domanda, presenta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. La Prefettura, verificata la disponibilità della quota, rilascia la relativa attestazione all’interessato. A seguito del rilascio dell’attestazione, l’interessato può formalizzare il rapporto di lavoro in Italia e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La procedura di richiesta del permesso di soggiorno si compone di 4 fasi:

  • Fase 1 il cittadino extracomunitario deve presentarsi alla Prefettura competente per ritirare l’attestazione indicante l’assegnazione di una quota d’ingresso per motivi di lavoro nell’abito della procedura di conversione del proprio permesso di soggiorno straniero in un permesso di soggiorno italiano e sottoscrivere l’accordo di integrazione.
  • Fase 2 Terminata questa fase, il cittadino extracomunitario dovrà richiedere il permesso di soggiorno per lavoro presentando la relativa domanda per il tramite delle Poste Italiane.
  • Fase 3 A seguito della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, verrà rilasciata allo straniero una ricevuta indicante la data in cui dovrà presentarsi all’Ufficio Immigrazione per essere sottoposto ai rilievi dattiloscopici (c.d. impronte digitali).
  • Fase 4 Il permesso di soggiorno potrà essere ritirato entro 30/40 giorni dalla data in cui sono state acquisite le impronte digitali.

Si precisa che il cittadino extracomunitario dovrà essere presente personalmente in tutte e 4 le fasi della procedura.

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